Art. 113

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare 1.   Fatto salvo l’, paragrafo1, beneficiano di un’esenzione dai dazi all’importazione in caso di immissione in libera pratica: a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese terzo unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato; b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) del presente paragrafo a bordo di navi-officina che soddisfano le condizioni di cui alla medesima lettera a). 2.   L’esenzione dai dazi all’importazione di cui al paragrafo 1 è sostenuta da prove che le condizioni definite in detto paragrafo sono rispettate. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura per la fornitura delle prove di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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