Art. 30
Concessione dello status di operatore economico autorizzato
Concessione dello status di operatore economico autorizzato
1. I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:
a)
il richiedente non ha trascorsi di reati gravi in relazione alle attività economiche o commerciali e violazioni gravi o ripetute in relazione a tali attività, e riguardanti:
i)
la normativa doganale e fiscale;
ii)
altre normative applicate dalle autorità doganali, qualora l’autorità doganale competente a concedere lo status di operatore economico autorizzato sia a conoscenza di tali violazioni o reati;
b)
il richiedente dimostra che:
i)
esercita un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
ii)
dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze, delle autorizzazioni e dei requisiti previsti da altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la normativa in materia di sicurezza dei prodotti, ed è stato posto efficacemente rimedio a qualsiasi non conformità;
iii)
garantisce che il personale interessato abbia l’istruzione di informare le autorità doganali in modo sicuro ogniqualvolta sia a conoscenza di difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali, di movimenti sospetti o di manipolazione non autorizzata delle merci; e
iv)
dispone di procedure per informare le autorità doganali dei casi di cui al punto iii);
c)
il richiedente è solvibile finanziariamente, il che si considera comprovato se si trova in una situazione finanziaria sana che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
d)
con riguardo all’autorizzazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), il richiedente dispone di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali direttamente connessi al tipo e alle dimensioni dell’attività svolta;
e)
con riguardo all’autorizzazione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), il richiedente è dispone di adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell’attività svolta, requisito che si considera soddisfatto se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l’integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l’individuazione dei suoi partner commerciali.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modalità per l’applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R2108#art-30