Art. 32
Adattamento dello status di operatore economico autorizzato e operatore economico di fiducia e certificato
Adattamento dello status di operatore economico autorizzato e operatore economico di fiducia e certificato
1. Nel valutare se soddisfano i criteri per ottenere lo status di operatore economico autorizzato e di operatore economico di fiducia e certificato, le autorità doganali tengono conto delle caratteristiche specifiche degli operatori economici, in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese.
2. La Commissione adotta orientamenti al fine di aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese ad avvalersi dello status di operatore economico autorizzato e di operatore economico di fiducia e certificato.
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