Art. 34
Potere di rappresentanza
Potere di rappresentanza
1. Nei rapporti con le autorità doganali il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.
Le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto.
2. Le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona che rappresentano.
3. Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza. Ciononostante, tale persona deve essere sempre in grado di presentare tale prova qualora ciò sia richiesto dalle autorità doganali.
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