Art. 33

Rappresentanti doganali

Rappresentanti doganali 1.   Chiunque può nominare un rappresentante doganale. Tale rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona. 2.   Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione è responsabile in solido nei confronti di tale importatore ai fini dell’, paragrafo 2, o di tale esportatore ai fini dell’, paragrafo 1. 3.   Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore che non è stabilito nel territorio doganale dell’Unione è considerato l’importatore ai fini dell’, paragrafo 2, o l’esportatore ai fini dell’, paragrafo 1. 4.   Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell’Unione. A eccezione di casi specifici stabiliti nella normativa doganale, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell’Unione. 5.   Un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia e certificato è riconosciuto come tale solo quando agisce in qualità di rappresentante indiretto. Quando agisce in qualità di rappresentante diretto, un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia e certificato: a) è riconosciuto come operatore economico di fiducia e certificato se la persona a nome e per conto della quale agisce ha ottenuto tale status; b) beneficia dello status di operatore economico autorizzato se la persona a nome e per conto della quale agisce non ha ottenuto lo status di operatore economico di fiducia e certificato. 6.   Un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto come tale quando agisce in qualità di rappresentante diretto o indiretto. 7.   Solo un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali o un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia e certificato ha diritto di esercitare una delle seguenti attività o entrambe: a) prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito; b) vincolare al regime di immissione in libera pratica merci vendute nell’ambito di vendite a distanza. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui non si applica l’esenzione di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.
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