Art. 275
Sanzioni
Sanzioni
1. Gli Stati membri garantiscono che, al momento di decidere il tipo di sanzione e la gravità, si tenga debitamente conto di quanto segue:
a)
se la violazione della normativa doganale è stata commessa intenzionalmente o per negligenza;
b)
la natura, la gravità, la ripetizione e la durata della violazione della normativa doganale;
c)
l’impatto della violazione della normativa doganale sugli interessi finanziari e su altri interessi in materia di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri;
d)
il livello di cooperazione con l’autorità doganale per porre rimedio alla violazione della normativa doganale e mitigarne gli eventuali effetti negativi;
e)
tutte le altre circostanze attenuanti o aggravanti del caso, conformemente al diritto nazionale.
2. Le sanzioni possono assumere una o più delle seguenti forme:
a)
un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali o, se del caso, una sanzione imposta dalle autorità doganali competenti per mezzo di una procedura di transazione, applicati in sostituzione di una sanzione penale;
b)
la revoca, sospensione o modifica di un’autorizzazione di cui è titolare la persona interessata;
c)
la confisca delle merci coinvolte nella violazione della normativa doganale;
d)
un avvertimento;
e)
un’altra sanzione.
3. Tutte le sanzioni non penali imposte dalle autorità doganali per violazioni della normativa doganale sono registrate indicando la natura della violazione e l’importo dell’eventuale onere pecuniario o eventuali altre sanzioni non penali individuate e imposte per tale violazione. Tali informazioni sono messe a disposizione dell’Autorità doganale dell’UE attraverso il centro doganale digitale dell’UE.
4. Entro il 21 settembre 2032 la Commissione, in consultazione con l’Autorità doganale dell’UE, valuta l’applicazione del presente articolo e accerta se gli oneri pecuniari sono imposti in modo efficiente in tutti gli Stati membri senza che ne derivino distorsioni del mercato interno oppure se vi sia la necessità di fissare oneri pecuniari armonizzati per le violazioni. Sulla base dell’esito di tale valutazione, la Commissione può presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare il presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R2108#art-275