Art. 273
Oggetto e disposizioni generali
Oggetto e disposizioni generali
1. Il presente titolo prevede un elenco minimo di violazioni della normativa doganale e di sanzioni non penali per tali violazioni.
Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale le violazioni della normativa doganale e le sanzioni non penali applicabili a dette violazioni, in conformità del presente titolo.
2. Il presente titolo non impedisce agli Stati membri di prevedere ulteriori violazioni della normativa doganale o di adottare misure più severe in caso di violazioni della normativa doganale.
3. Le sanzioni per le violazioni della normativa doganale sono effettive, proporzionate e dissuasive.
4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale da loro adottate ai sensi del presente titolo entro il 19 marzo 2028 e le notificano senza ritardo eventuali modifiche successive di tali disposizioni.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-273