Art. 273 · Oggetto e disposizioni generali

Art. 273

Oggetto e disposizioni generali

Oggetto e disposizioni generali 1.   Il presente titolo prevede un elenco minimo di violazioni della normativa doganale e di sanzioni non penali per tali violazioni. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale le violazioni della normativa doganale e le sanzioni non penali applicabili a dette violazioni, in conformità del presente titolo. 2.   Il presente titolo non impedisce agli Stati membri di prevedere ulteriori violazioni della normativa doganale o di adottare misure più severe in caso di violazioni della normativa doganale. 3.   Le sanzioni per le violazioni della normativa doganale sono effettive, proporzionate e dissuasive. 4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale da loro adottate ai sensi del presente titolo entro il 19 marzo 2028 e le notificano senza ritardo eventuali modifiche successive di tali disposizioni.
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