Art. 274
Violazioni della normativa doganale
Violazioni della normativa doganale
1. Fatti salvi gli , gli Stati membri garantiscono che almeno le violazioni seguenti della normativa doganale siano oggetto di sanzioni stabilite nel rispettivo diritto nazionale:
a)
mancato rispetto, da parte del titolare di una decisione doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione;
b)
mancato rispetto dell’obbligo di fornire alle autorità doganali, o di mettere a loro disposizione, dati completi e accurati in conformità della normativa doganale;
c)
mancato rispetto dell’obbligo di tenere scritture previsto dalla normativa doganale;
d)
mancato rispetto delle norme in materia di sottrazione di merci alla vigilanza doganale;
e)
mancato rispetto degli obblighi relativi ai regimi doganali;
f)
mancato rispetto degli obblighi di un importatore di cui all’, paragrafo 2;
g)
mancato rispetto degli obblighi di un esportatore di cui all’, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere ulteriori comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazioni della normativa doganale.
Storico versioni
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Procelex:32026R2108#art-274