Art. 270

Cooperazione doganale con autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali

Cooperazione doganale con autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali 1.   L’Autorità doganale dell’UE, nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, previa consultazione della Commissione e previa approvazione di quest’ultima, può concludere accordi di lavoro con le autorità doganali e altre autorità competenti di paesi terzi, oltre che con organizzazioni internazionali. Tali accordi di lavoro possono comprendere attività congiunte e la condivisione di migliori pratiche. 2.   Gli accordi di lavoro di cui al paragrafo 1 si limitano ai compiti dell’Autorità doganale dell’UE e non creano obblighi giuridici per l’Unione o gli Stati membri. 3.   L’Autorità doganale dell’UE informa le autorità doganali degli Stati membri in merito agli accordi di lavoro di cui al paragrafo 1.
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