Art. 215

Esecuzione coatta del pagamento

Esecuzione coatta del pagamento Quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dal diritto dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.
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