Art. 215
Esecuzione coatta del pagamento
Esecuzione coatta del pagamento
Quando l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dal diritto dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R2108#art-215