Art. 213
Periodi per la dilazione di pagamento
Periodi per la dilazione di pagamento
1. Il periodo di dilazione del pagamento di cui all’ («periodo di dilazione») è di 30 giorni.
2. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), il periodo di dilazione decorre dal giorno che segue quello in cui l’obbligazione doganale è notificata al debitore.
3. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), il periodo di dilazione decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di contabilizzazione globale.
4. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), o dell’, paragrafo 2, il periodo di dilazione decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo stabilito per lo svincolo delle merci.
5. Quando il periodo di contabilizzazione globale di cui al paragrafo 3 o il periodo stabilito per lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 4 è costituito da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal periodo di dilazione a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.
6. Quando il periodo di contabilizzazione globale di cui al paragrafo 3 o il periodo stabilito per lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 4 è espresso in settimane, gli Stati membri possono disporre che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana entro cui il pagamento era dovuto.
Quando il periodo di contabilizzazione globale di cui al paragrafo 3 o il periodo stabilito per lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 4 è espresso in mesi, gli Stati membri possono disporre che l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato entro il 16o giorno del mese successivo al mese entro cui il pagamento era dovuto.
Storico versioni
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