Art. 56
Ruolo della Commissione
Ruolo della Commissione
1. Fatto salvo il ruolo delle autorità doganali a norma dell’, paragrafo 1, lettera e), e dell’, tenendo conto, se disponibile, dell’esito del processo a norma dell’, paragrafo 6, la Commissione può stabilire settori di controllo prioritari comuni e criteri e norme comuni in materia di rischio per qualsiasi tipo di rischio, tra cui, ma non solo, i rischi relativi agli interessi finanziari.
2. Oltre alle azioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può:
a)
fornire all’Autorità doganale dell’UE orientamenti strategici sui progetti di gestione dei rischi e sulle strategie di vigilanza;
b)
chiedere all’Autorità doganale dell’UE di effettuare una valutazione periodica o ad hoc dell’attuazione di qualsiasi attività di gestione dei rischi;
c)
chiedere all’Autorità doganale dell’UE di elaborare una strategia di vigilanza per qualsiasi rischio e di effettuare valutazioni ad hoc delle minacce nel settore doganale, oltre a quelle di cui all’, paragrafo 1.
3. Se necessario ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione può trattare e analizzare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE e provenienti da altre fonti, comprese le fonti individuate nel diritto nazionale o dell’Unione, nonché provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali.
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