Art. 58

Ruolo delle autorità doganali nazionali

Ruolo delle autorità doganali nazionali 1.   Le autorità doganali: a) svolgono attività di gestione dei rischi a livello nazionale, compresi l’analisi dei rischi, la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla gestione dei rischi con le autorità nazionali competenti, e adottano misure di attenuazione dei rischi; b) mettono in atto i processi nazionali necessari all’attuazione di settori di controllo prioritari comuni e dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio; c) effettuano, se del caso, analisi dei rischi a livello nazionale per attuare i segnali di rischio, i risultati dell’analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall’Autorità doganale dell’UE o da altre autorità doganali e, se necessario, adottano adeguate misure di attenuazione dei rischi; d) formulano raccomandazioni di controllo e indicano alle autorità doganali di altri Stati membri adeguate misure di attenuazione dei rischi, tenendo conto degli orientamenti operativi di cui all’, paragrafo 2, lettera f); e) prendono decisioni in materia di controllo; f) eseguono i controlli conformemente al capo 2 e ai criteri e alle norme comuni in materia di rischio applicabili; g) forniscono all’Autorità doganale dell’UE una spiegazione in caso di mancato rispetto di una raccomandazione di controllo o di mancata adozione di una misura di attenuazione dei rischi. 2.   Se necessario ai fini di cui al paragrafo 1, le autorità doganali possono raccogliere, trattare e analizzare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell’UE e quelli provenienti da altre fonti, comprese le fonti individuate nel diritto nazionale o dell’Unione, nonché provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali.
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