Art. 61 · Valutazione della gestione dei rischi doganali

Art. 61

Valutazione della gestione dei rischi doganali

Valutazione della gestione dei rischi doganali 1.   Almeno una volta all’anno, la Commissione, in cooperazione con l’Autorità doganale dell’UE e con le autorità doganali, valuta l’attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l’efficacia e l’efficienza operative e strategiche e pubblica informazioni non sensibili su tale valutazione. La Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa. 2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l’Autorità doganale dell’UE raccoglie e analizza le informazioni pertinenti e svolge tutte le attività necessarie. L’Autorità doganale dell’UE può chiedere relazioni periodiche o ad hoc a uno o più Stati membri al riguardo, a meno che tali informazioni non possano essere estratte dal centro doganale digitale dell’UE. 3.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 e per adempiere al suo ruolo e alle sue responsabilità a norma del presente titolo, la Commissione può trattare tutte le informazioni pertinenti disponibili attraverso il centro doganale digitale dell’UE e può chiedere le informazioni non disponibili in tal modo all’Autorità doganale dell’UE e alle autorità doganali. 4.   Nel definire settori di controllo prioritari comuni nonché criteri e norme comuni in materia di rischio di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’, l’Autorità doganale dell’UE e la Commissione tengono conto, se del caso, delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo.
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