Art. 17

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 30 gen 2026
Entrata in vigore e applicazione 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   L’ si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027. Entro il 29 ottobre 2026, l’Agenzia fornisce orientamenti e formati elettronici relativi all’. 3.   L’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 6, si applicano a decorrere dal 29 ottobre 2027. L’, l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 5 e l’allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 29 ottobre 2027. Entro il 29 ottobre 2026, l’Agenzia fornisce orientamenti e formati elettronici relativi all’, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 6. 4.   L’, paragrafi 1 e da 3 a 7, l’, l’, paragrafo 4, l’, paragrafi 5 e 9 e l’, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 29 aprile 2028. Entro il 29 aprile 2027, l’Agenzia fornisce orientamenti e formati elettronici relativi all’, paragrafi 1 e da 3 a 7, all’, all’, paragrafo 4 e all’, paragrafi 5 e 9. L’, paragrafo 8, si applica a decorrere dal 1o luglio 2028. Entro il 29 ottobre 2027, l’Agenzia fornisce orientamenti e formati elettronici relativi all’, paragrafo 8.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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