Art. 12
Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi al gas naturale
In vigore dal 30 gen 2026
Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi al gas naturale
1. L’ENTSO per il gas segnala all’Agenzia, per conto degli operatori di mercato, le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti per il trasporto di gas naturale, compresa l’eventuale indisponibilità programmata e non programmata di tali impianti, di cui all’allegato I, punto 3.3, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2024/1789. Le informazioni sono rese disponibili attraverso la piattaforma centrale a livello dell’Unione di cui all’allegato I, punto 3.1.1, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento.
L’ENTSO per il gas mette a disposizione dell’Agenzia le informazioni di cui al primo comma non appena diventano disponibili sulla piattaforma centrale a livello dell’Unione.
2. I gestori dei sistemi di trasporto del gas segnalano all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, le nomine del giorno prima e le rinomine finali delle capacità riservate, specificando l’identità degli operatori di mercato interessati e i quantitativi allocati. Le informazioni sono messe a disposizione entro due giorni lavorativi.
Le informazioni sono fornite per i seguenti punti del sistema di trasporto:
a)
tutti i punti di interconnessione;
b)
i punti di entrata degli impianti di produzione compresi i gasdotti upstream;
c)
i punti di uscita a cui è collegato un unico cliente;
d)
i punti di entrata e uscita degli stoccaggi;
e)
gli impianti GNL;
f)
gli hub fisici e virtuali.
3. I gestori dei sistemi GNL quali definiti all’, punto 34), della direttiva (UE) 2024/1788 segnalano all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, per ogni impianto GNL, le seguenti informazioni:
a)
la capacità tecnica dell’impianto GNL, con risoluzione giornaliera;
b)
la capacità contrattuale e disponibile dell’impianto GNL o, se gli impianti operano in gruppi, di ciascun gruppo di impianti GNL, con risoluzione giornaliera;
c)
il send-out e l’inventario dell’impianto GNL, con risoluzione giornaliera.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono messe a disposizione entro due giorni lavorativi.
5. I gestori dei sistemi GNL segnalano inoltre all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, le seguenti informazioni per ciascun impianto GNL:
a)
in relazione alle operazioni di carico e scarico dei prodotti:
i)
la data di scarico o carico;
ii)
i volumi scaricati o ricaricati per nave;
iii)
il nome del cliente finale;
iv)
il nome e la dimensione della nave che utilizza l’impianto;
b)
le operazioni di scarico o carico programmate negli impianti GNL, con risoluzione giornaliera, per il mese successivo, precisando l’operatore di mercato e il nome del cliente finale (se diverso dall’operatore di mercato).
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera a), sono messe a disposizione al più tardi due giorni lavorativi dopo le operazioni di carico e scarico.
Le informazioni di cui al paragrafo 5, lettera b), sono messe a disposizione prima del mese a cui si riferiscono.
7. I gestori dei sistemi di stoccaggio, quali definiti all’, punto 32), della direttiva (UE) 2024/1788, segnalano all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, per ciascun impianto di stoccaggio o, nel caso di impianti gestiti in gruppo, per ciascun gruppo di impianti di stoccaggio, le seguenti informazioni mediante una piattaforma comune:
a)
la capacità tecnica, contrattuale e disponibile dell’impianto di stoccaggio;
b)
il quantitativo di gas naturale in giacenza alla fine del giorno gas naturale, le entrate (iniezioni) e le uscite (ritiri) per ciascun giorno gas naturale.
8. Le informazioni di cui al paragrafo 7 sono messe a disposizione entro due giorni lavorativi.
9. I gestori del sistema di stoccaggio segnalano all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, il quantitativo di gas naturale che l’operatore di mercato ha stoccato alla fine del giorno gas naturale. Le informazioni suddette sono messe a disposizione entro due giorni lavorativi.
10. L’Agenzia può chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori dei sistemi GNL, ai gestori dei sistemi di stoccaggio, ai gestori dei sistemi di distribuzione o agli RRM che si occupano della segnalazione per loro conto ulteriori informazioni e chiarimenti in relazione ai dati che devono essere segnalati a norma del presente regolamento.
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