Art. 13

Procedure di segnalazione

In vigore dal 30 gen 2026
Procedure di segnalazione 1.   Tutte le informazioni di cui agli , all’, paragrafo 2, e agli sono segnalate all’Agenzia tramite gli RRM. 2.   Le IIP segnalano all’Agenzia, per conto degli operatori di mercato, le informazioni pubblicate sulle loro piattaforme, in formato elettronico. Le informazioni segnalate comprendono le informazioni dettagliate di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2026/255 della Commissione (15). 3.   Nel segnalare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l’RRM o l’IIP che effettua la segnalazione per conto dell’operatore di mercato lo identifica utilizzando il codice di registrazione dell’ACER che l’operatore di mercato ha ricevuto o utilizzando il codice unico che l’operatore di mercato ha fornito durante la registrazione conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1227/2011. 4.   L’Agenzia, previa consultazione dei portatori di interessi, definisce procedure, norme tecniche e formati elettronici basati sulle norme tecniche di settore stabilite per la segnalazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli operatori di mercato segnalano i dati pertinenti secondo tali formati. L’Agenzia consulta i portatori di interessi sugli aggiornamenti dei contenuti delle procedure, degli standard e dei formati elettronici.
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