Art. 9

Operazioni eseguite tramite sistemi di riscontro delle operazioni

In vigore dal 30 gen 2026
Operazioni eseguite tramite sistemi di riscontro delle operazioni 1.   Se le operazioni sono eseguite tramite sistemi di riscontro delle operazioni che collegano due o più mercati organizzati, le informazioni che devono essere segnalate all’Agenzia in relazione a tali operazioni a norma del presente regolamento sono segnalate, su richiesta dell’Agenzia, dai pertinenti mercati organizzati per adempiere ai loro obblighi a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   Se i mercati organizzati non dispongono delle informazioni da segnalare di cui al paragrafo 1, ma tali informazioni sono a disposizione del sistema di riscontro delle operazioni il gestore del sistema, su richiesta dei mercati organizzati: a) segnala all’Agenzia, per conto dei mercati organizzati, le informazioni che non sono a loro disposizione; oppure b) fornisce ai mercati organizzati le informazioni che non sono a loro disposizione, così che possano segnalarle all’Agenzia. 3.   Le informazioni da segnalare all’Agenzia conformemente al paragrafo 2 figurano nella tabella 5 dell’allegato.
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