Art. 11
Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi all’energia elettrica
In vigore dal 30 gen 2026
Norme per la segnalazione dei dati fondamentali relativi all’energia elettrica
1. L’ENTSO per l’energia elettrica segnala all’Agenzia, per conto degli operatori di mercato, le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, consumo e trasmissione dell’energia elettrica, compresa l’eventuale indisponibilità programmata e non programmata di tali impianti, di cui agli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 543/2013. Le informazioni sono segnalate mediante la piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni di cui all’ di tale regolamento.
2. L’ENTSO per l’energia elettrica mette a disposizione dell’Agenzia le informazioni di cui al paragrafo 1 non appena diventano disponibili sulla piattaforma centrale per la trasparenza delle informazioni.
Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 543/2013, sono messe a disposizione dell’Agenzia in forma disaggregata, compresi il nome e l’ubicazione dell’unità di consumo interessata, al più tardi il giorno lavorativo successivo.
Le informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 543/2013, sono messe a disposizione dell’Agenzia al più tardi il giorno lavorativo successivo.
3. I gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica segnalano all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, le nomine finali tra zone di offerta, specificando l’identità degli operatori di mercato interessati e il quantitativo previsto. Le informazioni sono messe a disposizione entro due giorni lavorativi.
4. I gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica segnalano all’Agenzia e, su loro richiesta, alle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1227/2011, i dati sulle regolazioni degli sbilanciamenti, indicando gli sbilanciamenti, le posizioni finali, i volumi allocati e, se del caso, gli aggiustamenti degli sbilanciamenti. Queste informazioni sono fornite per ciascun responsabile del bilanciamento e periodo di regolazione degli sbilanciamenti, su base mensile, e al più tardi l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la regolazione degli sbilanciamenti.
Se le informazioni di cui al primo comma non sono a disposizione del gestore del sistema di trasmissione ma sono a disposizione di un soggetto terzo in linea con l’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione (14), il soggetto terzo fornisce al gestore del sistema di trasmissione le informazioni pertinenti così che quest’ultimo le segnali all’Agenzia.
5. L’Agenzia può chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione, ai gestori dei sistemi di stoccaggio, ai gestori dei sistemi di distribuzione o agli RRM che si occupano della segnalazione per loro conto ulteriori informazioni e chiarimenti in relazione ai dati che devono essere segnalati a norma del presente regolamento.
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