Art. 8

Canali di segnalazione delle operazioni

In vigore dal 30 gen 2026
Canali di segnalazione delle operazioni 1.   In relazione alle operazioni di cui agli , i mercati organizzati segnalano all’Agenzia i dati relativi ai book di negoziazione, compresi gli ordini abbinati e non abbinati, le negoziazioni e gli eventi del ciclo di vita che avvengono sul mercato organizzato. Con riferimento all’, lettera a), i mercati organizzati iniziano a segnalare all’Agenzia, su sua richiesta, le informazioni dettagliate sugli ordini generati dal sistema. Con riferimento all’, lettera b), punto i), il mercato organizzato segnala all’Agenzia anche le informazioni dettagliate sulle allocazioni primarie di capacità qualora il processo di allocazione non abbia dato luogo all’allocazione di capacità. Con riferimento all’, lettera b), punto ii), i mercati organizzati segnalano all’Agenzia le operazioni effettuate o registrate sulla loro piattaforma a seguito dell’allocazione secondaria, indipendentemente dal luogo in cui essa è effettuata. I mercati organizzati segnalano all’Agenzia i dati di cui al presente paragrafo per conto di tutti gli operatori di mercato attivi sulla loro piattaforma, adempiendo in tal modo agli obblighi di segnalazione di detti operatori di mercato a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011. Gli operatori di mercato non segnalano tali dati all’Agenzia. 2.   L’Agenzia indica i motivi alla base di qualsiasi richiesta di accesso al book di negoziazione presentata conformemente all’, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 1227/2011 La richiesta rispetta il principio di proporzionalità e garantisce la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute. L’Agenzia stabilisce caso per caso il termine entro il quale le deve essere concesso l’accesso al registro degli ordini. Tale termine è proporzionato alla natura della richiesta. 3.   Su richiesta di un operatore di mercato, il mercato organizzato mette i pertinenti dati segnalati dell’operatore a sua disposizione su base continuativa, comprese le informazioni relative alla conformità dei dati alle norme di convalida dell’Agenzia. I mercati organizzati tengono un registro delle informazioni dettagliate sui dati segnalati conformemente all’, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1227/2011 per almeno cinque anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto luogo l’operazione. 4.   Gli operatori di mercato segnalano all’Agenzia le informazioni dettagliate sulle operazioni di cui agli che hanno avuto luogo al di fuori di un mercato organizzato. Gli operatori di mercato segnalano all’Agenzia le informazioni di cui all’. 5.   Affinché i mercati organizzati adempiano al loro obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, gli operatori di mercato forniscono al mercato organizzato dove ha luogo la negoziazione le informazioni che non sono ancora a sua disposizione. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono messe a disposizione del mercato organizzato al più tardi al momento della segnalazione di cui all’ e sono comunicate all’Agenzia dal mercato organizzato nell’ambito dell’obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   Le informazioni relative ai prodotti energetici all’ingrosso che sono state segnalate a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) sono fornite all’Agenzia, a seconda dei casi: a) dai repertori di dati sulle negoziazioni quali definiti all’, punto 2), del regolamento (UE) n. 648/2012; b) dai meccanismi di segnalazione autorizzati quali definiti all’, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014; c) dalle autorità competenti di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014; d) dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). 7.   Se le persone hanno segnalato le informazioni dettagliate relative alle operazioni conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 o all’ del regolamento (UE) n. 648/2012, i loro obblighi in materia di segnalazione di tali informazioni a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 sono considerati assolti. 8.   Se un RRM effettua una segnalazione per conto di una o di entrambe le controparti o qualora una controparte segnali le informazioni dettagliate relative a un’operazione conclusa al di fuori di un mercato organizzato anche per conto dell’altra controparte, la segnalazione contiene i dati pertinenti della controparte relativamente a ognuna delle controparti e l’insieme completo di informazioni dettagliate che sarebbe stato segnalato se l’operazione fosse stata segnalata separatamente da ciascuna controparte. 9.   L’Agenzia può chiedere agli operatori di mercato, compresi gli operatori di mercato del GNL, e alle parti che segnalano i dati di fornire ulteriori informazioni e chiarimenti, ed eventualmente anche l’accesso ai contratti originali, in relazione ai dati da segnalare a norma del presente regolamento. 10.   L’Agenzia redige e pubblica un elenco dei mercati organizzati al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. L’Agenzia aggiorna puntualmente tale elenco. 11.   Per essere inclusi nell’elenco i mercati organizzati devono informare l’Agenzia e trasmettere i dati di riferimento identificativi prima della prima segnalazione a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. In caso di modifiche, i mercati organizzati trasmettono tempestivamente gli aggiornamenti delle loro informazioni. I mercati organizzati già inclusi nell’elenco di mercati organizzati di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 non devono informare nuovamente l’Agenzia. 12.   Se un mercato organizzato non ha informato l’Agenzia a norma del paragrafo 11, quest’ultima può chiedergli le informazioni necessarie e includerlo nell’elenco. 13.   L’Agenzia può chiedere ai mercati organizzati di fornire ulteriori dettagli e chiarimenti in relazione alle informazioni trasmesse a norma del presente articolo.
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