Art. 2
Definizioni
In vigore dal 30 gen 2026
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«dati fondamentali»: le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso degli impianti GNL, inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;
(2)
«contratto standard»: un contratto relativo a un prodotto energetico all’ingrosso ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato;
(3)
«contratto non standard»: un contratto relativo a un prodotto energetico all’ingrosso non ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato;
(4)
«gruppo»: un gruppo quale definito all’, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
(5)
«operazione infragruppo»: un’operazione relativa a prodotti energetici all’ingrosso conclusa con una controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente conglobate nello stesso consolidamento;
(6)
«fuori borsa (OTC)»: qualsiasi operazione effettuata al di fuori di un mercato organizzato;
(7)
«nomina» (nomination):
a)
per l’energia elettrica, la notifica dell’uso della capacità interzonale da parte di un titolare di diritti di trasmissione fisica e della sua controparte ai rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione;
b)
per il gas naturale, la comunicazione preliminare da parte dell’utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;
(8)
«energia di bilanciamento»: energia usata dai gestori dei sistemi di trasmissione per effettuare il bilanciamento;
(9)
«capacità di bilanciamento»: volume di capacità cui il prestatore di servizi di bilanciamento ha accettato di attenersi e in base al quale ha accettato di presentare offerte per un corrispondente volume di energia di bilanciamento al gestore del sistema di trasmissione per la durata del contratto;
(10)
«servizio di bilanciamento»:
a)
per l’energia elettrica, un servizio fornito al gestore del sistema di trasmissione che consiste nella fornitura di capacità di bilanciamento, di energia di bilanciamento o di entrambe;
b)
per il gas naturale, un servizio fornito al gestore del sistema di trasporto per soddisfare fluttuazioni a breve termine nella domanda o offerta del gas naturale;
(11)
«unità di consumo»: una risorsa che riceve energia elettrica, gas naturale o idrogeno per uso proprio;
(12)
«unità di produzione»: un impianto di produzione di energia elettrica costituito da un’unica unità di generazione o da un insieme di unità di generazione;
(13)
«responsabili del bilanciamento»: lo stesso significato di cui all’ del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
(14)
«operazione»: qualsiasi negoziazione e ordine di compravendita, abbinato o non abbinato, o qualsiasi contratto bilaterale e la sua esecuzione in relazione ai prodotti energetici all’ingrosso, compreso qualsiasi evento del ciclo di vita di tale negoziazione, ordine di compravendita o contratto bilaterale;
(15)
«evento del ciclo di vita»: qualsiasi modifica, cancellazione, correzione, cessazione anticipata o, se del caso, esecuzione di qualsiasi negoziazione, ordine di compravendita, abbinato o non abbinato, o contratto bilaterale in relazione ai prodotti energetici all’ingrosso;
(16)
«sistema di riscontro delle operazioni»: un sistema che facilita l’abbinamento degli ordini di compravendita di prodotti energetici all’ingrosso e in cui l’operazione è conclusa al di fuori del sistema di riscontro delle operazioni;
(17)
«impianto di stoccaggio»:
a)
per l’energia elettrica, un impianto di stoccaggio dell’energia quale definito all’, punto 60), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
b)
per il gas naturale, un impianto di stoccaggio del gas naturale quale definito all’, punto 31), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
(18)
«sistema di entrata-uscita»: il sistema di entrata-uscita quale definito all’, punto 57), della direttiva (UE) 2024/1788;
(19)
«meccanismo di capacità»: un meccanismo di capacità quale definito all’, punto 22), del regolamento (UE) 2019/943;
(20)
«idrogeno rinnovabile»: l’idrogeno classificabile come biogas ai sensi dell’, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e l’idrogeno classificabile come combustibile rinnovabile di origine non biologica ai sensi dell’, punto 36), della medesima direttiva;
(21)
«idrogeno a basse emissioni di carbonio»: l’idrogeno a basse emissioni di carbonio quale definito all’, punto 11), della direttiva (UE) 2024/1788;
(22)
«ridispacciamento»: ridispacciamento quale definito all’, punto 26), del regolamento (UE) 2019/943;
(23)
«contratti per differenza»: contratti per differenza quali definiti all’, punto 76), del regolamento (UE) 2019/943.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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