Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 gen 2026
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: (1) «dati fondamentali»: le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di energia elettrica e di gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso degli impianti GNL, inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti; (2) «contratto standard»: un contratto relativo a un prodotto energetico all’ingrosso ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato; (3) «contratto non standard»: un contratto relativo a un prodotto energetico all’ingrosso non ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato; (4) «gruppo»: un gruppo quale definito all’, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); (5) «operazione infragruppo»: un’operazione relativa a prodotti energetici all’ingrosso conclusa con una controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che entrambe le controparti siano integralmente conglobate nello stesso consolidamento; (6) «fuori borsa (OTC)»: qualsiasi operazione effettuata al di fuori di un mercato organizzato; (7) «nomina» (nomination): a) per l’energia elettrica, la notifica dell’uso della capacità interzonale da parte di un titolare di diritti di trasmissione fisica e della sua controparte ai rispettivi gestori dei sistemi di trasmissione; b) per il gas naturale, la comunicazione preliminare da parte dell’utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso; (8) «energia di bilanciamento»: energia usata dai gestori dei sistemi di trasmissione per effettuare il bilanciamento; (9) «capacità di bilanciamento»: volume di capacità cui il prestatore di servizi di bilanciamento ha accettato di attenersi e in base al quale ha accettato di presentare offerte per un corrispondente volume di energia di bilanciamento al gestore del sistema di trasmissione per la durata del contratto; (10) «servizio di bilanciamento»: a) per l’energia elettrica, un servizio fornito al gestore del sistema di trasmissione che consiste nella fornitura di capacità di bilanciamento, di energia di bilanciamento o di entrambe; b) per il gas naturale, un servizio fornito al gestore del sistema di trasporto per soddisfare fluttuazioni a breve termine nella domanda o offerta del gas naturale; (11) «unità di consumo»: una risorsa che riceve energia elettrica, gas naturale o idrogeno per uso proprio; (12) «unità di produzione»: un impianto di produzione di energia elettrica costituito da un’unica unità di generazione o da un insieme di unità di generazione; (13) «responsabili del bilanciamento»: lo stesso significato di cui all’ del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); (14) «operazione»: qualsiasi negoziazione e ordine di compravendita, abbinato o non abbinato, o qualsiasi contratto bilaterale e la sua esecuzione in relazione ai prodotti energetici all’ingrosso, compreso qualsiasi evento del ciclo di vita di tale negoziazione, ordine di compravendita o contratto bilaterale; (15) «evento del ciclo di vita»: qualsiasi modifica, cancellazione, correzione, cessazione anticipata o, se del caso, esecuzione di qualsiasi negoziazione, ordine di compravendita, abbinato o non abbinato, o contratto bilaterale in relazione ai prodotti energetici all’ingrosso; (16) «sistema di riscontro delle operazioni»: un sistema che facilita l’abbinamento degli ordini di compravendita di prodotti energetici all’ingrosso e in cui l’operazione è conclusa al di fuori del sistema di riscontro delle operazioni; (17) «impianto di stoccaggio»: a) per l’energia elettrica, un impianto di stoccaggio dell’energia quale definito all’, punto 60), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); b) per il gas naturale, un impianto di stoccaggio del gas naturale quale definito all’, punto 31), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); (18) «sistema di entrata-uscita»: il sistema di entrata-uscita quale definito all’, punto 57), della direttiva (UE) 2024/1788; (19) «meccanismo di capacità»: un meccanismo di capacità quale definito all’, punto 22), del regolamento (UE) 2019/943; (20) «idrogeno rinnovabile»: l’idrogeno classificabile come biogas ai sensi dell’, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e l’idrogeno classificabile come combustibile rinnovabile di origine non biologica ai sensi dell’, punto 36), della medesima direttiva; (21) «idrogeno a basse emissioni di carbonio»: l’idrogeno a basse emissioni di carbonio quale definito all’, punto 11), della direttiva (UE) 2024/1788; (22) «ridispacciamento»: ridispacciamento quale definito all’, punto 26), del regolamento (UE) 2019/943; (23) «contratti per differenza»: contratti per differenza quali definiti all’, punto 76), del regolamento (UE) 2019/943.
Storico versioni

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