Art. 15

Riesame da parte dell’Agenzia

In vigore dal 30 gen 2026
Riesame da parte dell’Agenzia Entro il 1o novembre 2030 l’Agenzia presenta alla Commissione una relazione in cui valuta se, alla luce degli sviluppi nei mercati dell’energia all’ingrosso e negli scambi di idrogeno nell’Unione, le norme applicabili in materia di segnalazione dei dati di cui al presente regolamento, e in particolare le norme in materia di segnalazione dei dati sull’idrogeno, continuino a essere adatte allo scopo o se sia necessario apportare modifiche.
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