Art. 67

Trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi

In vigore dal 16 dic 2025
Trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi 1.   Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all', paragrafo 4, del presente regolamento, e fatte salve la direttiva 2009/43/CE e le prerogative degli Stati membri a norma di tale direttiva, gli Stati membri garantiscono il trattamento efficiente e tempestivo delle domande relative ai trasferimenti intra-UE. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile. L'atto di esecuzione del Consiglio di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento specifica il termine entro il quale le autorità nazionali interessate trattano le domande una volta ricevute tutte le informazioni necessarie dal richiedente. Tale termine non può essere superiore a due settimane. 2.   Lo Stato membro che imponga, a norma dell', paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE, limitazioni all'esportazione di componenti che sono prodotti di rilevanza per la crisi, non richiede ulteriori autorizzazioni per il trasferimento intra-UE dei componenti interessati se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale attesta che i componenti oggetto della licenza di trasferimento sono o saranno integrati in un prodotto per la difesa e non possono essere trasferiti o esportati in quanto tali. Ciò lascia impregiudicati gli obblighi dei destinatari di cui all' della direttiva 2009/43/CE.
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Trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi (Art. 67 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo