Art. 68

Sostegno alle azioni di innovazione di emergenza in materia di difesa

In vigore dal 16 dic 2025
Sostegno alle azioni di innovazione di emergenza in materia di difesa Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all', paragrafo 4, sono considerate ammissibili nell'ambito del Programma le azioni di innovazione relative a una delle attività seguenti: a) attività volte ad accorciare in modo molto significativo il termine di esecuzione della consegna dei prodotti per la difesa; b) attività volte a semplificare in modo significativo le specifiche tecniche dei prodotti per la difesa al fine di consentirne la produzione di massa; c) attività volte a semplificare in modo significativo i processi di produzione dei prodotti per la difesa al fine di consentirne la produzione di massa; o d) attività volte a sostituire i componenti con alternative disponibili nell'Unione o facilmente adattabili oppure che possono essere sviluppate in modo tempestivo da operatori economici stabiliti all'interno dell'Unione.
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Sostegno alle azioni di innovazione di emergenza in materia di difesa (Art. 68 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo