Art. 70

Procedure nazionali accelerate di rilascio delle autorizzazioni

In vigore dal 16 dic 2025
Procedure nazionali accelerate di rilascio delle autorizzazioni Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all', paragrafo 4, del presente regolamento, la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell', paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento dei relativi impianti di produzione possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.
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Procedure nazionali accelerate di rilascio delle autorizzazioni (Art. 70 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo