Art. 69

Certificazione

In vigore dal 16 dic 2025
Certificazione 1.   Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all', paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché le procedure amministrative relative alla certificazione di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi e, ove necessario, agli adeguamenti tecnici di tali prodotti siano trattate il più rapidamente possibile, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili. 2.   Qualora tale status sia previsto dal diritto nazionale, alla certificazione dei prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi è attribuito lo status di massima importanza possibile. 3.   Se la presente misura è attivata, i prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi certificati in uno Stato membro sono considerati certificati in un altro Stato membro senza essere soggetti a controlli supplementari. 4.   L'atto di esecuzione di cui all', paragrafo 4, può stabilire disposizioni più precise sull'ambito di applicazione della presente misura. 5.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
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Certificazione (Art. 69 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo