Art. 64

Attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza

In vigore dal 16 dic 2025
Attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza 1.   Si ritiene che una crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza si verifichi quando: a) vi sono gravi perturbazioni o un rischio imminente di tali perturbazioni nella fornitura di prodotti per la difesa, quali perturbazioni dovute all'impatto di eventi connessi alla sicurezza dell'Unione; e b) le perturbazioni gravi o il rischio imminente di tali perturbazioni comportano o rischiano di comportare l'adozione di misure nazionali divergenti in relazione ai prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, con un grave impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno, in particolare ostacoli agli scambi transfrontalieri di tali prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi all'interno dell'Unione che causano carenze significative di prodotti per la difesa. 2.   Qualora, a norma dell', la Commissione o il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi o entri in possesso di informazioni concrete e affidabili riguardanti qualunque altro fattore di rischio o evento che incida in misura rilevante sull'approvvigionamento di tali prodotti, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, valuta se siano soddisfatte le condizioni stabilite nel paragrafo 1 del presente articolo. Tale valutazione tiene conto delle conseguenze e degli effetti potenziali dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza sulle catene di approvvigionamento della difesa all'interno dell'Unione, dei risultati dei test di resistenza effettuati a norma dell' e delle valutazioni effettuate nell'ambito di altri pertinenti quadri dell'Unione di gestione delle crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, può proporre al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. Quando propone al Consiglio di attivare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione informa il Parlamento. 3.   Nel valutare se le condizioni stabilite nel paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte a norma del paragrafo 2 dello stesso, la Commissione considera in particolare se sia stata individuata, nell'ambito della PESC, una crisi che incide sugli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, ad esempio se tale crisi ha innescato l'attivazione della clausola di assistenza reciproca a norma dell', paragrafo 7, TUE. 4.   Il Consiglio, mediante un atto di esecuzione adottato a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, può attivare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. La durata dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza è specificata nell'atto di esecuzione e non supera inizialmente i 12 mesi. L'atto di esecuzione specifica anche quali delle misure di cui agli articoli da 65 a 71 sono attivate. In aggiunta, l'atto di esecuzione può individuare per quali prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi tali misure sono attivate. 5.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta di cui al paragrafo 4. 6.   La Commissione riferisce periodicamente, almeno ogni tre mesi, al Consiglio e al Parlamento europeo in merito allo stato della crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. 7.   Entro tre settimane prima del termine della durata dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione, tenendo conto della raccomandazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, presenta al Consiglio una relazione in cui valuta la necessità di prorogare tale durata. Nella relazione viene analizzato in particolare l'impatto delle misure precedentemente attivate a norma del presente capo. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili che siano ancora soddisfatte le condizioni per attivare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, può proporre al Consiglio di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. 8.   Il Consiglio, mediante un atto di esecuzione adottato a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. La durata della proroga è limitata a un massimo di sei mesi e specificata nell'atto di esecuzione del Consiglio. L'atto di esecuzione specifica inoltre quali delle misure di cui agli articoli da 65 a 71 continuano ad applicarsi o, se del caso, sono attivate. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere ripetutamente di prorogare il periodo di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, laddove ciò sia giustificato per affrontare la crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. 9.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione può proporre al Consiglio di prorogare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza tante volte quante ritenute necessarie per affrontare tale crisi. A seguito della proposta della Commissione, si applica il paragrafo 8. 10.   Durante lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza la Commissione, previa consultazione del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, valuta l'adeguatezza di una sua cessazione anticipata. Se la valutazione fornisce indicazioni in tal senso, la Commissione propone al Consiglio di cessare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza. 11.   Il Consiglio, mediante un atto di esecuzione adottato a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può cessare lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza prima della data di scadenza specificata nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 o 8. 12.   Alla scadenza del periodo di attivazione o di prolungamento dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza o alla sua cessazione anticipata, le misure adottate conformemente agli articoli da 65 a 71 cessano immediatamente di applicarsi. Gli atti di esecuzione adottati a norma dell', paragrafo 6, continuano in ogni caso ad applicarsi fino al completamento delle richieste classificate come prioritarie in questione. Nel corso della preparazione e dell'attuazione delle misure di cui agli articoli da 65 a 71 la Commissione, ove possibile, agisce in stretto coordinamento con il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, che fornisce consulenza in modo tempestivo. La Commissione informa il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento delle azioni intraprese. Durante lo stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, ove necessario. In linea con l', paragrafo 10, il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento, se del caso, invita i rappresentanti dell'industria di alto livello a riunirsi in una configurazione speciale al fine di discutere le questioni relative ai prodotti per la difesa interessati. Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione in seno al consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento al fine di garantire il coordinamento delle misure dell'Unione e nazionali adottate per quanto riguarda le catene di approvvigionamento della difesa connesse ai prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi in questione. 13.   In caso di attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza, la Commissione può proporre al Consiglio di attivare le misure di cui agli , alle condizioni stabilite in tali articoli, e agli .
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Attivazione dello stato di crisi di approvvigionamento connessa alla sicurezza (Art. 64 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo