Art. 66

Attribuzione di priorità a prodotti per la difesa

In vigore dal 16 dic 2025
Attribuzione di priorità a prodotti per la difesa 1.   Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all', paragrafo 4, uno Stato membro può richiedere alla Commissione di richiedere a un operatore economico il cui sito di produzione si trova in tale Stato membro di accettare un determinato ordine di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi o di darvi priorità al fine di far fronte alle gravi difficoltà che tale Stato membro o un altro Stato membro incontra nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di tali prodotti. 2.   In seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione, laddove la produzione o l'approvvigionamento di prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi non possano essere garantiti con altre misure previste dal presente capo, può rivolgere una richiesta all'operatore economico interessato: a) previa consultazione e previo accordo dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato; e b) previa consultazione e previo accordo dello Stato membro in cui si trova la struttura di gestione esecutiva dell'operatore economico interessato. La richiesta della Commissione indica esplicitamente che l'operatore economico è libero di rifiutarla. 3.   La richiesta di cui al paragrafo 2 comprende informazioni sulla base giuridica della richiesta, precisa i prodotti, le loro specifiche e quantità, precisa il calendario e il termine di esecuzione e completamento dell'ordine e illustra i motivi che giustificano il ricorso alla richiesta classificata come prioritaria. 4.   La Commissione dimostra che la scelta dei destinatari e dei beneficiari della richiesta di cui al paragrafo 2 non è discriminatoria e rispetta le norme dell'Unione in materia di concorrenza. 5.   La Commissione fonda la richiesta di cui al paragrafo 2 su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati, dimostrando che tale attribuzione di priorità è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e tenendo conto degli interessi legittimi dell'operatore economico interessato e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione della catena di approvvigionamento. 6.   Qualora l'operatore economico destinatario della richiesta di cui al paragrafo 2 abbia espressamente accettato tale richiesta, la Commissione, mediante un atto di esecuzione e previa consultazione e previo accordo dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato e dello Stato membro in cui si trova la struttura di gestione esecutiva di tale operatore economico interessato, adotta una richiesta classificata come prioritaria che indica: a) la base giuridica della richiesta classificata come prioritaria che l'operatore economico deve rispettare; b) l'elenco dei prodotti di rilevanza per la crisi oggetto della richiesta classificata come prioritaria, le relative specifiche e le quantità che devono essere fornite; c) i termini entro cui la richiesta classificata come prioritaria deve essere soddisfatta; d) i beneficiari della richiesta classificata come prioritaria; e) la portata degli obblighi contrattuali su cui prevale la richiesta classificata come prioritaria; f) l'esenzione dalla responsabilità contrattuale alle condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo; e g) le sanzioni previste all' in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dall'atto di esecuzione. L'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4. 7.   Le richieste classificate come prioritarie di cui al paragrafo 6: a) sono effettuate a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'eseguire tali richieste rispetto agli obblighi contrattuali esistenti; e b) prevalgono su qualsiasi obbligo contrattuale relativo ai prodotti di rilevanza per la crisi oggetto della richiesta classificata come prioritaria a norma del diritto privato o pubblico, alle condizioni previste nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6. 8.   L'operatore economico oggetto di una richiesta classificata come prioritaria a norma del paragrafo 6 non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, a condizione che: a) la violazione dell'obbligo contrattuale sia strettamente necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità richiesta; b) l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6 sia stato rispettato; e c) la richiesta classificata come prioritaria non sia stata accettata al solo scopo di evitare indebitamente un obbligo di prestazione precedente. 9.   L'operatore economico oggetto di una richiesta classificata come prioritaria può chiedere alla Commissione di modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6 nel caso in cui lo ritenga debitamente giustificato per uno dei motivi seguenti: a) l'operatore economico non è in grado di eseguire la richiesta classificata come prioritaria a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, anche in caso di trattamento preferenziale della richiesta; b) il completamento della richiesta comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico. 10.   L'operatore economico fornisce tutte le informazioni pertinenti e circostanziate per consentire alla Commissione di valutare la fondatezza della richiesta di modifica di cui al paragrafo 9. 11.   Sulla base dell'esame dei motivi e degli elementi di prova forniti dall'operatore economico la Commissione, previa consultazione e previo accordo dello Stato membro in cui si trova il sito di produzione dell'operatore economico interessato e dello Stato membro in cui si trova la struttura di gestione esecutiva dell'operatore economico interessato, può modificare il proprio atto di esecuzione per dispensare in tutto o in parte l'operatore economico interessato dagli obblighi di cui al presente articolo. 12.   L'operatore economico che, dopo aver espressamente accettato di dare priorità agli ordini richiesti dalla Commissione, intenzionalmente o per negligenza grave non adempia l'obbligo di dare priorità a tali ordini, è soggetto ad ammende fissate conformemente all', a eccezione dei casi in cui: a) l'operatore economico non è in grado di eseguire la richiesta classificata come prioritaria a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità di produzione, ovvero per motivi tecnici; oppure b) l'esecuzione o il completamento della richiesta comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico, inclusi rischi sostanziali in termini di continuità operativa. 13.   L'operatore economico stabilito nell'Unione che sia oggetto di una misura di un paese terzo che comporta una richiesta classificata come prioritaria di un prodotto per la difesa di rilevanza per la crisi ne dà notifica alla Commissione. La Commissione informa il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento dell'esistenza di tali misure. Se del caso, la Commissione può consultare il consiglio per la sicurezza dell’approvvigionamento in merito a eventuali opportuni da adottare in risposta a tale misura. 14.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
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Attribuzione di priorità a prodotti per la difesa (Art. 66 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo