Art. 65

Richieste di informazioni

In vigore dal 16 dic 2025
Richieste di informazioni Qualora il Consiglio attivi la misura prevista dal presente articolo conformemente all', paragrafo 4, la Commissione può adottare le misure di cui all' in relazione ai prodotti per la difesa di rilevanza per la crisi, conformemente alle condizioni ivi specificate.
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Richieste di informazioni (Art. 65 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo