Art. 10

Azioni ammissibili

In vigore dal 16 dic 2025
Azioni ammissibili 1.   Le azioni ammissibili al finanziamento nell'ambito del Programma realizzano gli obiettivi di cui all' e possono assumere una delle forme seguenti, o una loro combinazione: a) azioni di appalto comune di cui all', anche al fine di istituire, gestire o mantenere i pool per la prontezza industriale nel settore della difesa; b) azioni di rafforzamento industriale di cui all'; c) azioni di sostegno di cui all'; d) realizzazione di EDPCI di cui all'. 2.   Le azioni seguenti non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del Programma: a) azioni connesse a prodotti per la difesa che sono vietati dal diritto internazionale applicabile; b) azioni connesse a sistemi autonomi letali che operano al di fuori di una catena delle responsabilità di comando e controllo umani o che non possono essere utilizzati in conformità del diritto internazionale umanitario; c) azioni connesse alle munizioni a grappolo; d) azioni, o parti di esse, già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private. 3.   Per gli appalti condotti a norma degli e sostenuti da finanziamenti dell'Unione, il costo dei componenti provenienti dall'esterno dell'Unione e dei paesi associati non supera il 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. 4.   Per le azioni eseguite a norma dell' e per le attività svolte a norma dell' diverse dalle attività di appalto, il costo dei componenti provenienti dall'esterno dell'Unione e dei paesi associati non supera il 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto il cui aumento della capacità di produzione è sostenuto da finanziamenti dell'Unione. Nessun componente del prodotto il cui aumento della capacità di produzione sia sostenuto da finanziamenti dell'Unione proviene da paesi terzi che siano in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. 5.   I destinatari di finanziamenti dell'Unione o, se del caso, i contraenti hanno la facoltà di decidere, senza limitazioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione dei prodotti per la difesa interessati, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati. 6.   Fatto salvo l' della direttiva 2009/43/CE, gli Stati membri possono pubblicare licenze generali di trasferimento per effettuare trasferimenti ad altri Stati membri di prodotti connessi alle azioni sostenute dal Programma.
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