Art. 35
Progetti europei di interesse comune nel settore della difesa
In vigore dal 16 dic 2025
Progetti europei di interesse comune nel settore della difesa
1. I progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (EDPCI) consistono in progetti industriali collaborativi volti a rafforzare la competitività dell'EDTIB in tutta l'Unione, contribuendo nel contempo allo sviluppo delle capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione, comprese le capacità che garantiscono l'accesso a tutti i settori operativi, vale a dire terrestre, marittimo, aereo, spaziale e informatico.
2. Gli EDPCI soddisfano tutti i criteri seguenti:
a)
rafforzano in modo significativo la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, in particolare:
i)
contribuendo all'instaurazione di una nuova cooperazione transfrontaliera o all'ampliamento di una cooperazione transfrontaliera esistente, anche con PMI e mid-cap;
ii)
generando effetti di ricaduta positivi sul mercato interno;
iii)
contribuendo in modo significativo all'integrazione del mercato e alla riduzione della frammentazione del mercato;
iv)
migliorando l'interoperabilità e l'intercambiabilità dei prodotti per la difesa; e
v)
mirando a ridurre le dipendenze strategiche, anche attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento e l’aumento delle capacità;
b)
contribuiscono allo sviluppo di capacità militari degli Stati membri che si rivelano critiche per gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e sono coerenti con gli obiettivi della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, in particolare nel contesto del CDP, e con le opportunità di collaborazione individuate nel contesto della CARD;
c)
tengono conto della cooperazione degli Stati membri nel quadro della PESCO e delle iniziative e dei progetti dell'AED;
d)
tengono conto delle attività pertinenti svolte dalla NATO, come il processo di pianificazione della difesa della NATO, qualora tali attività siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione;
e)
coinvolgono almeno quattro Stati membri, e a tutti gli Stati membri e i paesi associati nonché all'Ucraina è concessa una reale opportunità di partecipazione a un EDPCI;
f)
producono benefici che si estendono a una parte più ampia dell'Unione;
g)
hanno una dimensione o una portata particolarmente significativa o mirano ad attenuare un elevato livello di rischio tecnologico o finanziario, oppure entrambi;
h)
i loro potenziali benefici complessivi superano i costi, anche a più lungo termine.
3. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione che individuano EDPCI.
4. Gli Stati membri si coordinano per preparare proposte di progetto relative a possibili EDPCI in modo inclusivo, con il sostegno dell'AED ove necessario.
5. Prima di proporre gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3, la Commissione verifica la conformità delle proposte di progetto di cui al paragrafo 4 a tutti i criteri elencati al paragrafo 2 e:
a)
consulta gli Stati membri in modo inclusivo e tiene conto dei loro pareri e delle loro proposte di progetto relative a possibili EDPCI;
b)
invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e l'AED a fornire competenze al fine di garantire la coerenza con le priorità e gli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), in particolare le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della PESC, in particolare così come espresse congiuntamente nel contesto del CDP, per integrare le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alle proposte di progetto; e
c)
verifica che tutti gli Stati membri e i paesi associati, nonché, se del caso, l'Ucraina, siano stati informati della nascita di un progetto e che sia stata data loro la possibilità di partecipare.
6. Negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 il Consiglio:
a)
stabilisce gli obiettivi e le caratteristiche dell'EDPCI in relazione ai criteri di cui al paragrafo 2;
b)
stabilisce l'elenco dei paesi partecipanti all'EDPCI alla data di adozione dell'atto di esecuzione; e
c)
stima l'entità finanziaria complessiva dell'EDPCI.
7. Il Consiglio adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 deliberando a maggioranza qualificata. Il Consiglio può modificare le proposte di progetto di cui al paragrafo 4 deliberando a maggioranza qualificata.
8. La realizzazione di un EDPCI ammissibile ai finanziamenti dell'Unione di cui all’, paragrafo 1, lettera d), consiste in una o più attività relative:
a)
agli appalti comuni di prodotti per la difesa;
b)
all'accelerazione dell'adeguamento ai cambiamenti strutturali della capacità di produzione di prodotti per la difesa e delle relative attività di sostegno;
c)
allo sviluppo industriale di nuovi prodotti per la difesa o al miglioramento di quelli esistenti;
d)
allo sviluppo e all'appalto delle infrastrutture necessarie.
9. Gli Stati membri partecipanti provvedono affinché nei contratti relativi alle attività dell'EDPCI sostenute da finanziamenti dell'Unione siano applicati criteri equivalenti a quelli di cui all'. Agli appalti comuni di prodotti per la difesa sostenuti da finanziamenti dell'Unione nell'ambito degli EDPCI si applica anche l', paragrafo 6.
10. Gli Stati membri che partecipano a un EDPCI garantiscono che le attività dell'EDPCI, comprese quelle non sostenute da finanziamenti dell'Unione, siano conformi agli obiettivi di cui all' e al paragrafo 1 del presente articolo e non pregiudichino la conformità dell'EDPCI ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
11. Un EDPCI può riguardare lo sviluppo di capacità a duplice uso per l'Unione.
12. Un EDPCI e le sue attività specifiche possono essere istituiti nel quadro di una SEAP.
13. Solo gli Stati membri e i paesi associati, nonché le SEAP costituite da Stati membri o da Stati membri e paesi associati, sono ammissibili al finanziamento nell'ambito delle attività dell'EDPCI.
14. La Commissione può, ove pertinente, partecipare al progetto. Gli Stati membri partecipanti possono decidere di coinvolgere l'alto rappresentante e l'AED in qualità di osservatori in un EDPCI.
15. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo agli EDPCI.
16. La pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione connessi a un EDPCI possono essere considerati un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (40) nonché dell', paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (41), nell'interesse della difesa ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (42) e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (43), purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.
17. Gli Stati membri che partecipano a un EDPCI presentano alla Commissione, su base annuale, una relazione congiunta sull'attuazione delle attività dell'EDPCI, concernente anche la conformità agli obblighi di cui al paragrafo 10.
18. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 3, anche rimuovendo un progetto dagli EDPCI o rispecchiando le eventuali modifiche degli elementi di cui al paragrafo 6.
19. Tutti gli Stati membri, i paesi associati e l'Ucraina hanno la possibilità di aderire a un EDPCI dopo la sua istituzione, previa approvazione di tutti gli Stati membri che vi partecipano.
Storico versioni
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