Art. 5

Risorse finanziarie aggiuntive

In vigore dal 16 dic 2025
Risorse finanziarie aggiuntive 1.   Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri terzi possono destinare contributi finanziari aggiuntivi al Programma, compreso il Fondo per accelerare la trasformazione delle catene di approvvigionamento della difesa (FAST) di cui all' del presente regolamento, conformemente all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell', paragrafo 5, del regolamento finanziario. 2.   A condizione che contribuiscano al conseguimento di almeno uno degli obiettivi di cui all' del regolamento (UE) 2021/241, i contributi degli Stati membri sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza sono utilizzati a beneficio dello Stato membro interessato e possono essere utilizzati, in deroga all', paragrafo 6, del presente regolamento e all'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento finanziario, per contribuire al finanziamento delle azioni ammissibili a norma dell' del presente regolamento fino al 100 % dei costi ammissibili. In deroga all', paragrafo 2, all', paragrafo 4, lettera d), all', paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il principio «non arrecare un danno significativo» non si applica ai contributi degli Stati membri sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, a condizione che lo Stato membro interessato giustifichi, nell’accordo di contributo con la Commissione, che non è né fattibile né opportuno garantire che il tipo di attività che si intende sostenere nell’ambito del presente regolamento rispetti il principio «non arrecare un danno significativo». 3.   Eventuali importi aggiuntivi ricevuti nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi a norma dell' del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio (38) costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati per il Programma conformemente al presente regolamento. 4.   Su richiesta degli Stati membri interessati, le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite al Programma alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. 5.   Per quanto riguarda gli importi versati a titolo di contributo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri interessati possono adottare decisioni in merito alla percentuale di detti importi da mettere a disposizione di tutti i soggetti ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento, da mettere a disposizione a beneficio solo dello Stato membro interessato oppure a beneficio aggiuntivo di altri Stati membri. Laddove siano messi a disposizione a beneficio dello Stato membro interessato oppure a beneficio aggiuntivo di altri Stati membri, tali importi possono essere utilizzati, in deroga all', paragrafo 6, del presente regolamento e all'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento finanziario, per contribuire al finanziamento delle azioni ammissibili a norma dell' del presente regolamento fino al 100 % dei costi ammissibili. 6.   Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 4 del presente articolo e al più tardi entro il 31 dicembre 2028, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2643:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo