Art. 17

Agevolazione degli accordi di off-take

In vigore dal 16 dic 2025
Agevolazione degli accordi di off-take 1.   La Commissione istituisce un sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take relativi al potenziamento industriale delle capacità di fabbricazione dell'EDTIB tra Stati membri e, se del caso, paesi associati, da un lato, e gli operatori economici dell'EDTIB, dall'altro, nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e appalti. La Commissione provvede affinché sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni classificate o sensibili relative all'azione e affinché i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato. 2.   Il sistema di cui al paragrafo 1 consente agli Stati membri interessati e ai paesi associati di presentare offerte di acquisto di prodotti per la difesa indicando: a) il volume e la qualità; b) il prezzo o la fascia di prezzo previsti; c) la durata prevista dell'accordo di off-take. 3.   Il sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo consente ai fabbricanti di prodotti per la difesa che rispettano criteri equivalenti a quelli di cui all', paragrafi 1, 3 e 4, di presentare offerte di vendita indicando: a) il volume e la qualità dei prodotti per la difesa per i quali intendono concludere accordi di off-take; b) il prezzo o la fascia di prezzo previsti a cui sono disposti a vendere; c) il termine di esecuzione della consegna stimato dei prodotti per la difesa nel quadro dell'accordo di off-take; d) la durata prevista dell'accordo di off-take. 4.   Sulla base delle offerte di acquisto e di vendita ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione mette in contatto i pertinenti fabbricanti di prodotti per la difesa con gli Stati membri e i paesi associati interessati. 5.   A seguito dei contatti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, i paesi interessati possono chiedere alla Commissione di partecipare a una procedura di appalto congiunto o a una procedura di appalto a loro nome o per loro conto a norma dell'. 6.   La dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 1, può coprire le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti, compresa la riserva di capacità di fabbricazione.
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Agevolazione degli accordi di off-take (Art. 17 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo