Art. 20

Contributo finanziario dell'Unione

In vigore dal 16 dic 2025
Contributo finanziario dell'Unione 1.   Per le azioni di cui agli del presente regolamento, e in deroga all'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento finanziario, quando il contributo finanziario dell'Unione assume la forma di sovvenzioni il Programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili. 2.   Quando la sovvenzione dell'Unione assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi a norma dell’articolo 183, paragrafo 3, del regolamento finanziario, il livello del contributo dell'Unione attribuito a ciascuna azione può essere basato su fattori quali: a) il grado di complessità dell'appalto comune, per il quale una parte del valore stimato del contratto di appalto comune e l'esperienza acquisita in azioni analoghe possono fungere da indicatore iniziale; b) il contributo dell'azione al miglioramento dei risultati di interoperabilità; c) le caratteristiche dell'azione che possono generare maggiori segnali di investimento a lungo termine per l'industria, in particolare quando l'appalto comune riguarda attività che sarebbero ammissibili al finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione, ad esempio ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione, produzione iniziale o attività di supporto in servizio; d) il numero di Stati membri e paesi associati partecipanti o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati nell'ambito delle cooperazioni esistenti; e) il contributo dell'azione al potenziamento delle capacità di fabbricazione necessarie; f) il contributo dell’azione alla riduzione delle dipendenze da paesi non associati; g) il contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati al fine di istituire, gestire o mantenere pool per la prontezza industriale nel settore della difesa; h) il contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati che si traduce in appalti comuni di quantità supplementari di prodotti per la difesa per l'Ucraina o la Moldova; i) la complessità delle soluzioni tecnologiche necessarie all'integrazione del prodotto per la difesa acquisito in seno alle forze armate di uno Stato membro partecipante. 3.   Le azioni di cui all' del presente regolamento sono finanziate mediante sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi a norma dell'articolo 183, paragrafo 3, del regolamento finanziario. 4.   Il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione di cui all' non supera il 15 % del valore stimato del contratto di appalto comune in questione. 5.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione di cui all' può ammontare fino al 25 % del valore stimato del contratto di appalto comune in questione, purché sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: a) l'azione è eseguita da una SEAP; b) l'azione sostiene l'appalto comune di prodotti finali senza restrizioni; c) l'azione si traduce nell'appalto comune di quantità supplementari di prodotti per la difesa per l'Ucraina o la Moldova; d) l'azione garantisce un'ampia distribuzione dei fornitori tra gli Stati membri, tale per cui oltre il 20 % del valore totale del prodotto finale è realizzato da fornitori stabiliti in almeno uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il contraente principale; e) le spese per gli investimenti nel settore della difesa della maggior parte degli Stati membri che partecipano all’azione in questione hanno superato il 30 % delle rispettive spese per la difesa nell'esercizio che precede la domanda. 6.   Per le azioni di cui all', il contributo finanziario dell'Unione non supera il 35 % dei costi ammissibili. 7.   In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione di cui all' può ammontare fino al 50 % dei costi ammissibili se i beneficiari sono per la maggior parte PMI o mid-cap stabilite negli Stati membri o in paesi associati oppure se l'azione è eseguita da una SEAP, e qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: a) il beneficiario dà prova di un contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati; b) l'azione prevede la costruzione di nuovi impianti, infrastrutture o linee di produzione da zero oppure in siti non precedentemente utilizzati per tali attività, contribuendo allo sviluppo di catene di approvvigionamento e al trasferimento di tecnologia in tutta l'Unione; c) l'azione contribuisce alla creazione di nuove capacità di fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi o al potenziamento di quelle esistenti. 8.   I programmi di lavoro di cui all’ stabiliscono ulteriori dettagli.
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Contributo finanziario dell'Unione (Art. 20 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo