Art. 11
Azioni di appalto comune
In vigore dal 16 dic 2025
Azioni di appalto comune
1. Le azioni di appalto comune consistono in attività connesse alla cooperazione di soggetti giuridici negli appalti di prodotti per la difesa, in qualsiasi momento del ciclo di vita di tali prodotti per la difesa, anche ai fini di istituire, gestire e mantenere i pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.
2. Solo i seguenti soggetti giuridici sono ammissibili alle azioni di appalto comune:
a)
le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri o dei paesi associati;
b)
le organizzazioni internazionali;
c)
le SEAP;
d)
l'AED.
3. Le azioni di appalto comune sono realizzate da:
a)
un consorzio di soggetti giuridici di cui al paragrafo 2, comprendente almeno tre soggetti di cui al paragrafo 2, lettera a), di almeno tre Stati membri o paesi associati dei quali almeno due sono amministrazioni aggiudicatrici di due Stati membri; oppure
b)
una SEAP.
4. Gli Stati membri e i paesi associati che svolgono un'azione di appalto comune nominano all'unanimità un ente appaltante che agisca per loro conto ai fini dell’appalto comune. L'ente appaltante svolge le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio di soggetti giuridici e può pertanto essere in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dal Programma e quelli provenienti da Stati membri e paesi associati partecipanti.
5. Le procedure di appalto di cui al paragrafo 4 si basano su un accordo che deve essere firmato da Stati membri e paesi associati partecipanti con l'ente appaltante alle condizioni stabilite nel programma di lavoro. L'accordo stabilisce, in particolare, le modalità pratiche che si applicano all'appalto comune e il processo decisionale per quanto riguarda la scelta della procedura, la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione del contratto.
6. Nelle procedure di appalto e nei contratti con i contraenti, l'ente appaltante applica criteri equivalenti a quelli di cui all' e prescrive che tali criteri siano applicati ai subappaltatori.
7. In deroga al paragrafo 6, al fine di tenere conto della cooperazione industriale con paesi terzi non associati, gli appalti comuni che coinvolgono un subappaltatore cui è assegnato tra il 15 % e il 35 % del valore del contratto e che non è stabilito o non ha le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato sono ammissibili al sostegno nell'ambito del Programma a condizione che tra il contraente e il suddetto subappaltatore sia stato stabilito un rapporto contrattuale diretto relativo al prodotto per la difesa prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
8. Gli enti appaltanti comunicano alla Commissione le garanzie di cui all', paragrafo 6. Ulteriori informazioni su tali garanzie sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. La Commissione informa il comitato di cui all' in merito alle comunicazioni effettuate conformemente al presente paragrafo.
9. Prima di avviare una procedura di appalto per un'azione di appalto comune ai sensi del presente regolamento, l'ente appaltante informa gli Stati membri che non partecipano alla procedura prevista e offre loro la possibilità di presentare, entro un arco di tempo ragionevole, una richiesta motivata affinché l'ente appaltante acquisti per loro quantità supplementari di prodotti per la difesa. Se tale richiesta viene presentata, il contratto di appalto comune riserva alle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti il diritto di acquistare quantità supplementari di prodotti per la difesa per tali Stati membri, fatte salve le norme applicabili dell'Unione e nazionali in materia di esportazione di prodotti per la difesa.
10. Prima di avviare una procedura di appalto per un'azione di appalto comune ai sensi del presente regolamento, l'ente appaltante, ove possibile, informa altresì i paesi associati e l'Ucraina in merito alla procedura prevista e offre loro la possibilità di presentare una richiesta motivata affinché l'ente appaltante acquisti per loro quantità supplementari di prodotti per la difesa. Se tale richiesta viene presentata, il contratto di appalto comune riserva alle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti il diritto di acquistare quantità supplementari di prodotti per la difesa per i paesi associati e l'Ucraina.
Storico versioni
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