Art. 64
Restituzioni
In vigore dal 17 ott 2025
Restituzioni
1. Le sostanze attive o gli intermedi restituiti sono chiaramente etichettati come tali e sottoposti a quarantena.
2. Se le condizioni in cui le sostanze attive o gli intermedi restituiti sono stati conservati o spediti prima o durante la restituzione, oppure le condizioni dei loro contenitori, sollevano dubbi sulla loro qualità, le sostanze attive o gli intermedi restituiti sono riprocessati, rilavorati o distrutti, a seconda dei casi.
3. Le registrazioni delle sostanze attive o degli intermedi restituiti sono conservate conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della Commissione (7).
Storico versioni
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