Art. 64 · Restituzioni

Art. 64

Restituzioni

In vigore dal 17 ott 2025
Restituzioni 1.   Le sostanze attive o gli intermedi restituiti sono chiaramente etichettati come tali e sottoposti a quarantena. 2.   Se le condizioni in cui le sostanze attive o gli intermedi restituiti sono stati conservati o spediti prima o durante la restituzione, oppure le condizioni dei loro contenitori, sollevano dubbi sulla loro qualità, le sostanze attive o gli intermedi restituiti sono riprocessati, rilavorati o distrutti, a seconda dei casi. 3.   Le registrazioni delle sostanze attive o degli intermedi restituiti sono conservate conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della Commissione (7).
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