Art. 63
Recupero di materiali e solventi
In vigore dal 17 ott 2025
Recupero di materiali e solventi
1. I reagenti, gli intermedi o la sostanza attiva possono essere recuperati (ad esempio dall'acqua madre o dai filtrati), a condizione che esistano procedure approvate per il recupero e che i materiali recuperati soddisfino le specifiche richieste.
2. I solventi possono essere recuperati e riutilizzati negli stessi processi o in processi diversi, a condizione che le procedure di recupero siano controllate e monitorate per garantire che i solventi soddisfino le norme stabilite prima del riutilizzo o della commistione con altri materiali approvati.
3. I solventi e i reagenti freschi e recuperati possono essere combinati a condizione che prove adeguate ne abbiano dimostrato l'idoneità all'uso previsto.
4. L'uso di solventi recuperati, di acque madri e di altri materiali recuperati è adeguatamente documentato.
Storico versioni
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