Art. 42

Gestione delle deviazioni non pianificate

In vigore dal 17 ott 2025
Gestione delle deviazioni non pianificate In caso di deviazione non pianificata relativa al processo di fabbricazione o ai metodi di controllo analitico, una persona qualificata può confermare la conformità o certificare il lotto solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: (a) rispetto delle specifiche relative alle sostanze attive, agli eccipienti, ai materiali di confezionamento e al prodotto finito; (b) svolgimento di una valutazione approfondita dell’impatto della deviazione, che consenta di concludere che l’evento non ha un effetto negativo in termini di qualità, sicurezza o efficacia del prodotto; (c) se del caso, svolgimento di una valutazione della necessità di includere il lotto o i lotti interessati nel programma di stabilità continua.
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