Art. 41

Operazioni di riconfezionamento

In vigore dal 17 ott 2025
Operazioni di riconfezionamento La persona qualificata di un sito di fabbricazione che partecipa unicamente alle operazioni di riconfezionamento certifica che il riconfezionamento è stato effettuato conformemente ai pertinenti requisiti relativi alla buona pratica di fabbricazione.
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Operazioni di riconfezionamento (Art. 41 Regolamento (UE) 2025/2091) — Testo vigente | Portale Normativo