Art. 43

Requisiti per le attività esternalizzate

In vigore dal 17 ott 2025
Requisiti per le attività esternalizzate 1.   L’esternalizzazione delle operazioni relative alla fabbricazione o al controllo dei medicinali veterinari è effettuata mediante un contratto scritto che definisce chiaramente le responsabilità di ciascuna parte. 2.   Il fabbricante («committente») valuta l’idoneità dell’appaltatore («contraente») a svolgere le attività esternalizzate. 3.   Il committente assicura la trasmissione di informazioni adeguate per l’esecuzione delle attività esternalizzate al contraente, e mette quest’ultimo a conoscenza di eventuali problemi associati al prodotto o al lavoro che potrebbero comportare un rischio per i locali, le attrezzature, il personale, altri materiali o altri prodotti. 4.   Il contratto contempla i seguenti aspetti supplementari: (a) il contraente rispetta la buona pratica di fabbricazione; (b) il contraente consente lo svolgimento di audit o ispezioni da parte del committente e delle autorità competenti in relazione alle attività esternalizzate; (c) tutte le registrazioni relative alle attività esternalizzate e i campioni di riferimento sono trasferiti al committente o, in alternativa, quest’ultimo è autorizzato ad accedervi; (d) il contraente non subappalta alcun lavoro ad esso affidato oggetto del contratto senza l’autorizzazione scritta del committente. 5.   Il committente verifica e valuta le registrazioni e i risultati relativi alle attività esternalizzate e adotta misure opportune, se del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2091:oj#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Requisiti per le attività esternalizzate (Art. 43 Regolamento (UE) 2025/2091) — Testo vigente | Portale Normativo