Art. 42 · Gestione delle deviazioni non pianificate

Art. 42

Gestione delle deviazioni non pianificate

In vigore dal 17 ott 2025
Gestione delle deviazioni non pianificate In caso di deviazione non pianificata relativa al processo di fabbricazione o ai metodi di controllo analitico, una persona qualificata può confermare la conformità o certificare il lotto solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti: (a) rispetto delle specifiche relative alle sostanze attive, agli eccipienti, ai materiali di confezionamento e al prodotto finito; (b) svolgimento di una valutazione approfondita dell’impatto della deviazione, che consenta di concludere che l’evento non ha un effetto negativo in termini di qualità, sicurezza o efficacia del prodotto; (c) se del caso, svolgimento di una valutazione della necessità di includere il lotto o i lotti interessati nel programma di stabilità continua.
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