Art. 8

Disposizioni particolari sul controllo

In vigore dal 26 mag 2025
Disposizioni particolari sul controllo 1.   In base alla dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali, la Commissione adotta disposizioni particolari sul controllo nelle materie di cui al paragrafo 2. Le disposizioni particolari sul controllo possono essere riesaminate su richiesta dello Stato membro interessato. Per gli impianti di cui all’, punto 27), lettera a), le disposizioni particolari sul controllo sono stabilite mediante una decisione della Commissione indirizzata all’esercente interessato, tenendo conto dei vincoli operativi e tecnici e previa stretta consultazione con l’esercente e lo Stato membro interessati. Per gli impianti di cui all’, punto 27), lettera b), può essere adottata un’unica decisione della Commissione indirizzata ad alcuni o a tutti gli esercenti interessati, che stabilisca le disposizioni particolari sul controllo. Tali disposizioni particolari sul controllo sono stabilite previa stretta consultazione con gli esercenti e lo Stato membro interessati. L’esercente destinatario di una decisione della Commissione ne riceve notifica e copia di tale notificazione è trasmessa allo Stato membro interessato. 2.   Per gli impianti di cui all’, punto 27), lettera a), le disposizioni particolari sul controllo specificano, tra l’altro: a) le aree di bilancio materie e i punti-chiave di misurazione selezionati per determinare il flusso e l’inventario delle materie nucleari; b) le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali per le quali è necessaria una notifica preventiva; c) la modalità per la tenuta della contabilità delle materie nucleari per ogni area di bilancio materie e per la compilazione dei rapporti; d) la frequenza e le modalità di effettuazione degli inventari fisici a fini contabili, nel quadro delle misure di controllo di sicurezza; e) le misure di contenimento e di sorveglianza in conformità con le modalità convenute con l’esercente interessato; f) le modalità per i prelievi di campioni da parte dell’esercente per esclusivi fini di controllo di sicurezza; g) l’elenco delle attrezzature essenziali per l’impianto. Per gli impianti di cui all’, punto 27), lettera b), le disposizioni particolari sul controllo possono essere limitate alle lettere a), c) e d) del primo comma del presente paragrafo. 3.   Le disposizioni particolari sul controllo possono inoltre specificare: a) il contenuto delle ulteriori comunicazioni richieste ai sensi dell’ o dell’; b) le condizioni alle quali si applicano le disposizioni del presente regolamento, in particolare le circostanze che rendono necessaria una notifica preventiva della spedizione e della ricezione di materie nucleari; c) altre misure di controllo di sicurezza concordate che sono ritenute necessarie affinché le materie nucleari non siano distolte dagli usi previsti, in conformità con le modalità convenute con l’esercente interessato. 4.   Il costo delle prestazioni speciali previste nelle disposizioni particolari sul controllo e il costo delle prestazioni speciali fornite a fronte di una richiesta particolare della Commissione o dei suoi ispettori sono rimborsati dalla Commissione all’esercente interessato, esclusivamente sulla base di un accordo che definisca tali costi e le condizioni per il rimborso. Gli interventi eseguiti dall’esercente prima della firma dell’accordo non sono rimborsabili. Il rimborso è limitato all’importo necessario a compensare i costi sostenuti dall’esercente per le prestazioni speciali e non può costituire alcun profitto per l’esercente. La procedura che l’esercente deve seguire per chiedere il rimborso dei costi connessi alle ispezioni è descritta nelle linee direttrici di cui all’.
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