Art. 6

Dichiarazione relativa alla descrizione generale del sito

In vigore dal 26 mag 2025
Dichiarazione relativa alla descrizione generale del sito 1.   Ciascuno Stato membro firmatario del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom designa un rappresentante del sito per ogni sito sul suo territorio, il quale presenta alla Commissione una dichiarazione contenente una descrizione generale del sito stesso, conformemente all’allegato II del presente regolamento. La dichiarazione di una descrizione generale del sito è presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom nello Stato membro interessato ed entro il 1o aprile di ogni anno ne viene presentato un aggiornamento. La dichiarazione di una descrizione generale del sito e il relativo aggiornamento sono presentati per via elettronica. La dichiarazione di una descrizione generale del sito è conforme alle prescrizioni di cui all’, lettera a), punto iii), del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom ed è distinta dalla dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali. 2.   Mentre il rappresentante del sito è responsabile della raccolta tempestiva delle pertinenti informazioni e della presentazione della dichiarazione di una descrizione generale del sito alla Commissione, la responsabilità dell’esattezza e della completezza di tale dichiarazione è delle persone o delle imprese che creano o gestiscono l’impianto; per gli edifici del sito che non comprendono materie nucleari, tale responsabilità è dello Stato membro interessato. 3.   Su richiesta, entro 15 giorni sono forniti alla Commissione ulteriori dettagli o spiegazioni in relazione alle informazioni presentate nella dichiarazione di una descrizione generale del sito.
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