Art. 7

Programma delle attività

In vigore dal 26 mag 2025
Programma delle attività 1.   Affinché la Commissione possa programmare le proprie attività di controllo di sicurezza, gli esercenti le comunicano per via elettronica le informazioni seguenti: a) un programma generale delle attività elaborato in base all’allegato XI, specificando in particolare le date previste per l’effettuazione dell’inventario fisico; b) almeno 40 giorni prima di effettuare un inventario fisico, il programma all’uopo previsto. Per gli impianti di cui all’, punto 27), lettera b), sono indicate almeno le date previste per l’effettuazione dell’inventario fisico. I cambiamenti del programma generale delle attività e, in particolare, degli inventari fisici, sono comunicati senza ritardo alla Commissione. 2.   Salvo diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’, il programma delle attività è comunicato annualmente, al più tardi il 15 novembre dell’anno precedente.
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