Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 mag 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «Stati membri non dotati di armi nucleari»: il Belgio, la Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Croazia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia e la Svezia; 2) «Stato membro dotato di armi nucleari»: la Francia; 3) «Stato terzo»: qualunque Stato non membro della Comunità; 4) «materie nucleari»: tutti i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui all’articolo 197 del trattato; 5) «minerali»: minerali quali definiti all’articolo 197, punto 4, del trattato e specificati nel regolamento n. 9 del Consiglio CEEA (11); 6) «categorie» (di materie nucleari): l’uranio naturale, l’uranio impoverito, l’uranio arricchito in uranio-235 o uranio-233 a meno del 20 %, l’uranio arricchito in uranio-235 o uranio-233 al 20 % e oltre, il torio, il plutonio e qualsiasi altra materia specificata dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell’articolo 197 del trattato; 7) «rifiuti»: le materie nucleari in concentrazioni o in forme che le rendono non recuperabili per motivi economici o pratici, per le quali non è previsto un ulteriore uso e che possono essere smaltite; 8) «rifiuti conservati»: i rifiuti, prodotti in corso di trattamento o a seguito di un incidente di funzionamento, che sono misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati trasferiti in un luogo specifico nell’ambito dell’area di bilancio materie da cui possono essere recuperati e che sono ritenuti per il momento non recuperabili; 9) «rifiuti condizionati»: i rifiuti in cui le materie nucleari, misurate o stimate in base a misurazioni, sono state condizionate in modo tale (ad esempio, in vetro, cemento, calcestruzzo o bitume) da renderle inidonee a un ulteriore uso nucleare; 10) «scarichi nell’ambiente»: materie nucleari, misurate o stimate in base a misurazioni, che sono state definitivamente rilasciate nell’ambiente in seguito a uno scarico programmato e in modo tale da renderle inidonee a un ulteriore uso; 11) «smaltimento»: la collocazione di rifiuti, di combustibile esaurito o di altre materie nucleari in un impianto, senza intenzione di recuperarli; 12) «combustibile esaurito»: il combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare oppure può essere smaltito se non se ne prevede un ulteriore uso; 13) «articolo»: un’unità identificabile, quale un gruppo di elementi di combustibile o una barretta di combustibile; 14) «partita»: una porzione di materie nucleari trattate come un’unità ai fini della contabilità in un punto-chiave di misurazione, la cui composizione e quantità sono definite da un’unica serie di caratteristiche o di misure; le materie nucleari possono essere in forma sfusa oppure contenute in un certo numero di articoli; 15) «dati riguardanti la partita»: il peso totale di ogni categoria di materie nucleari e, per l’uranio e il plutonio, la composizione isotopica, se del caso; nei rapporti di notifica si addizionano i pesi degli articoli della partita prima di arrotondare all’unità più vicina; 16) «chilogrammo effettivo»: un’unità speciale usata nell’ambito dell’applicazione del controllo di sicurezza alle materie nucleari, data: a) per il plutonio, dal suo peso in chilogrammi; b) per l’uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,01 (1 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi moltiplicato per il quadrato dell’arricchimento; c) per l’uranio con un arricchimento inferiore a 0,01 (1 %), ma superiore a 0,005 (0,5 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi moltiplicato per 0,0001; e d) per l’uranio impoverito a 0,005 (0,5 %) o meno e per il torio, dal prodotto del loro peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005; 17) «area di bilancio materie» (ABM): un’area per cui sia possibile, ai fini della compilazione del bilancio materie: a) determinare la quantità di materie nucleari per ogni trasferimento in entrata o in uscita da detta area; e b) determinare ogniqualvolta sia necessario, conformemente a regole prestabilite, l’inventario fisico delle materie nucleari; 18) «punto-chiave di misurazione»: il luogo in cui le materie nucleari si presentano in una forma che ne consente la misurazione per determinarne il flusso o l’inventario e che include quindi, ma non esclusivamente, le entrate, le uscite e i magazzini nelle aree di bilancio materie; 19) «inventario contabile» di un’area di bilancio materie: la somma algebrica del più recente inventario fisico di tale area di bilancio materie e di tutte le variazioni d’inventario intervenute dopo l’effettuazione di detto inventario fisico; 20) «inventario fisico»: la somma, secondo regole prestabilite, di tutte le quantità misurate o stimate di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento in un’area di bilancio materie; 21) «materie non contabilizzate»: la differenza tra l’inventario fisico e l’inventario contabile; 22) «differenza speditore/destinatario»: la differenza tra la quantità di materie nucleari di una partita dichiarata dall’area di bilancio materie di spedizione e la quantità di materie nucleari della stessa partita misurata nell’area di bilancio materie di destinazione; 23) «dati fonte»: i dati, registrati durante le misurazioni o le tarature oppure utilizzati per ottenere relazioni empiriche, che identificano la materia nucleare e determinano i dati riguardanti la partita, ivi inclusi: il peso dei composti; i fattori di conversione per determinare il peso dell’elemento; il peso specifico; la concentrazione dell’elemento; il rapporto isotopico; la relazione tra volume e lettura dei manometri; la relazione tra il plutonio prodotto e la potenza generata; 24) «sito»: un’area delimitata dalla Comunità e da uno Stato membro non dotato di armi nucleari, comprendente uno o più impianti, compresi gli impianti chiusi, come definiti nelle rispettive caratteristiche tecniche fondamentali, in particolare: a) nel caso di impianti chiusi in cui erano di norma usate materie grezze o materie fissili speciali in quantità inferiori a un chilogrammo effettivo, il significato di «sito» è circoscritto ai siti con celle calde o in cui venivano condotte attività connesse alla conversione, all’arricchimento, alla fabbricazione e al ritrattamento di combustibili; b) il «sito» include anche tutti gli impianti limitrofi all’impianto che fornisce o usa i servizi essenziali, incluse le celle calde per il trattamento dei materiali irradiati non contenenti materie nucleari; gli impianti per il trattamento, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti; gli edifici connessi con attività specificate nell’allegato 1 del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom e identificati dallo Stato interessato; c) nel caso di una località nazionale esterna agli impianti (Location Outside Facility — LOF) tutti i detentori inclusi di piccole quantità di materie nucleari possono costituire insieme un unico sito; 25) «cella calda»: una cella o un insieme di celle collegate tra loro, con un volume complessivo minimo di 6 m3 e una schermatura pari o superiore all’equivalente di 0,5 m di calcestruzzo e con una densità minima di 3,2 g/cm3, dotate di dispositivi per eseguire operazioni a distanza; 26) «rappresentante del sito»: qualsiasi persona, impresa o entità designata da uno Stato membro non dotato di armi nucleari quale responsabile della dichiarazione di cui all’, paragrafo 1; 27) «impianto»: dalla fase di progettazione fino alla conferma della disattivazione: a) un reattore, un impianto critico, un impianto di conversione, di fabbricazione o di ritrattamento, un impianto per la separazione isotopica, un impianto separato di immagazzinamento, un impianto di incapsulamento, un deposito geologico, un impianto per il trattamento, l’immagazzinamento o lo smaltimento di rifiuti o qualsiasi altro luogo in cui siano detenute o usate normalmente materie grezze o materie fissili speciali in quantità superiori a un chilogrammo effettivo; b) qualsiasi LOF; c) qualsiasi luogo in cui, per ottenere materie grezze, siano estratti, conservati o trattati minerali; 28) «località esterna agli impianti» (LOF): qualsiasi luogo non contemplato dalla definizione di cui al punto 27) in cui sono detenute o usate normalmente materie grezze o materie fissili speciali in quantità pari o inferiori a un chilogrammo effettivo; 29) «località nazionale esterna agli impianti»: una LOF particolare che comprende detentori di piccole quantità di materie nucleari in linea con i criteri concordati tra gli Stati membri in cui le materie sono detenute e la Commissione; 30) «ABM onnicomprensiva» (Catch All MBA — CAM): una LOF particolare che comprende piccole quantità di materie nucleari secondo i criteri indicati all’allegato I-N; 31) «chiuso»: quando riferito a un impianto, è stato accertato che le attività sono state interrotte e che tutte le materie nucleari soggette al controllo di sicurezza dell’Euratom sono state rimosse; 32) «in fase di disattivazione»: quando riferito a un impianto, sono in corso le attività di smantellamento o di recupero e rimozione di materie nucleari o per rimuovere o rendere inutilizzabili attrezzature essenziali allo scopo di disattivare l’impianto; 33) «disattivato»: quando riferito a un impianto, è stato accertato che tutte le materie nucleari soggette al controllo di sicurezza dell’Euratom sono state rimosse e che le strutture residue e le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto a fini diversi dallo smaltimento di materie nucleari non più soggette al controllo di sicurezza dell’Euratom sono state rimosse o rese inutilizzabili di modo che non sia più possibile trattare o utilizzare materie nucleari; 34) «esercente»: qualsiasi persona o impresa, compresa qualsiasi organizzazione, che intenda creare un impianto o sia giuridicamente responsabile della creazione o della gestione di un impianto; 35) «principio di equivalenza»: un impegno particolare relativo al controllo applicabile a una quantità di materie nucleari può essere trasferito a un’altra quantità di materie nucleari, fatti salvi i criteri di equivalenza; 36) «criteri di equivalenza»: i criteri specifici da soddisfare per quanto riguarda la quantità, la categoria, la composizione isotopica, la forma fisica, la forma chimica e lo stato delle materie delle materie nucleari ai fini dell’applicazione del principio di equivalenza; 37) «principio di proporzionalità»: quando le materie nucleari soggette a un impegno particolare relativo al controllo sono mescolate o trasformate in una determinata proporzione con materie nucleari non soggette a tale impegno, il prodotto, il sottoprodotto, i rifiuti o le perdite derivanti dal trattamento sono soggetti all’impegno particolare relativo al controllo nella stessa proporzione; 38) «contabilità di pool»: uno specifico metodo contabile in base al quale un codice unico d’impegno (codice del pool) è utilizzato per dichiarare alla Commissione gli inventari contabili e le situazioni dell’inventario fisico a norma degli anche se le materie nucleari possono essere soggette a diversi impegni particolari relativi al controllo; 39) «pool contabile»: l’ambito nel quale è stata autorizzata l’applicazione della contabilità di pool in una o più aree di bilancio materie.
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