Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 26 mag 2025
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l’immagazzinamento, lo smaltimento o altro uso di materie nucleari.
Esso non si applica ai detentori di prodotti finiti, quali leghe o ceramiche, per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari praticamente non recuperabili, né ai detentori di materiale minerale diverso dai minerali e di sostanze trattate connesse usate per scopi non nucleari e non per ottenere materie grezze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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