Art. 4
Termini per la dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali
In vigore dal 26 mag 2025
Termini per la dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali
1. La dichiarazione completa relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti è presentata alla Commissione in conformità dell’, paragrafo 1, almeno 200 giorni prima della data prevista per la prima consegna di materie nucleari.
2. Per i nuovi impianti di cui all’, punto 27), lettera a), tutte le informazioni disponibili relative al proprietario, all’esercente, all’ubicazione, al tipo di impianto e al suo scopo, alla capacità e alle informazioni pre-esercizio sono comunicate alla Commissione non appena disponibili o entro un diverso termine concordato dall’esercente, dallo Stato membro e dalla Commissione sulla base della dichiarazione preliminare delle caratteristiche tecniche fondamentali di cui all’, paragrafo 1, quarto comma, che non sia successivo alla prima presentazione della domanda di autorizzazione a costruire.
Per agevolare l’inclusione di considerazioni in materia di controllo di sicurezza nelle prime fasi del processo di progettazione degli impianti, possono essere indicati alla Commissione come parte delle informazioni di cui al primo comma anche il tipo, la forma e i flussi di lavorazione e le giacenze previsti delle materie nucleari, nonché rappresentazioni schematiche dei flussi e dell’immagazzinamento previsti delle materie nucleari.
3. Ogni esercente di un impianto che intenda utilizzare tecniche per il trattamento chimico di materiali irradiati fornisce, contestualmente alle informazioni supplementari di cui al paragrafo 2, tutte le informazioni aggiuntive necessarie per consentire alla Commissione di approvare tali tecniche, come previsto dall’articolo 78 del trattato.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono indicate negli appositi campi del modulo pertinente di cui all’allegato I.
5. Ogni esercente di un impianto situato nel territorio di uno Stato che aderisce all’Unione europea dichiara alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nello Stato interessato o entro un diverso termine concordato.
Storico versioni
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