Art. 16

Rapporti speciali

In vigore dal 26 mag 2025
Rapporti speciali Gli esercenti trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogniqualvolta si verifichi qualsiasi delle circostanze di cui all’ o 25. I rapporti speciali e ulteriori dettagli o spiegazioni richiesti in merito a tali rapporti sono forniti senza ritardo alla Commissione. Se sono necessarie ulteriori indagini tecniche, i rapporti speciali contengono le informazioni disponibili alla data in cui sono compilati e sono integrati quanto prima con l’esito delle indagini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:974:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo