Art. 16
Rapporti speciali
In vigore dal 26 mag 2025
Rapporti speciali
Gli esercenti trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogniqualvolta si verifichi qualsiasi delle circostanze di cui all’ o 25.
I rapporti speciali e ulteriori dettagli o spiegazioni richiesti in merito a tali rapporti sono forniti senza ritardo alla Commissione. Se sono necessarie ulteriori indagini tecniche, i rapporti speciali contengono le informazioni disponibili alla data in cui sono compilati e sono integrati quanto prima con l’esito delle indagini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:974:oj#art-16